@ mima85
Allora perché il diritto alla vita non sta al primo posto ma al terzo? Il diritto alla vita è in assoluto quello più fondamentale di tutti e mi sembra strano che l'abbiano messo dopo il diritto a non venir discriminati. Non riesco a capire come il diritto alla vita possa essere di importanza inferiore rispetto a quello di non venir discriminati, così come non capisco come possa esserne superiore.
Sono diritti che sulla scala dell'importanza stanno tutti sullo stesso livello.
Interessante obiezione.
Primo tra tutti i diritti è, giustamente, il diritto alla vita.
Tale diritto trova la tutela pressoché assoluta ed inderogabile, essendo persino considerato indisponibile, ovverosia non può essere violato neppure col consenso di chi lo possiede.
Esso consiste nel divieto pressoché assoluto di private chicchessia della sua vita (quindi è più circoscritto del diritto alla salute).
Unica eccezione, la legittima difesa (uno stato veramente liberale non accetta mai, in nessun caso la pena di morte).
Direi che poi c’è un insieme di diritti che definirei “primari”, ovverosia che non possono esistere separati gli uni dagli altri.
Sono i cosiddetti “diritti negativi” ovvero quei diritti di cui una persona non può essere privata tranne che in situazioni eccezionali e attraverso procedure particolarmente rigide e garantiste.
Essi sono In buona sostanza il diritto alla libertà personale, alla libera opinione ed espressione, alla libertà di culto e di associazione ed il diritto alla salute (spero di non dimenticarne qualcuno).
Tra questi diritti fondamentali non ve n’è uno che prevalga sugli altri in maniera netta, se non forse quelli alla libertà personale ed alla salute, anche se i libertari più radicali antepongono il diritto alla libertà personale anche al diritto alla salute.
Il bilanciamento tra loro, qualora configgessero, va attuato in maniera assai cauta, proporzionale e ragionata e attraverso un sistema di garanzie che prevenga la discrezionalità e ancor peggio l’abuso.
Queste garanzie possono essere sostanziali o formali:
1) garanzie sostanziali: proporzionalità, attento bilanciamento tra i diritti confliggenti, ragionevolezza, limitatezza nel tempo, stretta attinenza del provvedimento che limita il diritto alla materia regolata, utilizzo della compressione del diritto come ultima ratio ed infine minimo impatto possibile sui diritti compressi.
Per esempio, per tutelare il diritto alla salute si può ben limitare il diritto alla circolazione, ma solo se è strettamente necessario, limitandolo nella maniera meno incisiva possibile e per il lasso di tempo strettamente necessario e infine considerando che il fatto che la salute sia un diritto non consente di annullare completamente il diritto alla circolazione
Ovviamente non si potrebbe limitare invece il diritto di aderire ad un sindacato, in quanto non si vede come ragionevolmente la compressione di questo diritto impatterebbe sulla tutela del diritto alla salute.
2) garanzie formali: la tutela costituzionale esplicita, la riserva di legge e quella di giurisdizione.
- tutela costituzionale esplicita: significa che una legge può derogare dalla costituzione solo quando la costituzione stessa lo preveda. Non sono accettabili “deroghe in bianco”, ma ogni articolo deve esprimere in maniera chiara ed incontrovertibile se è come è possibile derogare dal suo dettato.
Se un articolo della costituzione non reca al suo interno le disposizioni che permettono di derogare al suo disposto, significa che tale articolo non è derogabile in alcuna maniera
Residualmente, un articolo potrebbe recare al suo interno le disposizioni che permettono di derogare al disposto di un altro articolo o di altri articoli, ma sempre in maniera specifica e tassativamente indicata è mai in modo generico o analogico.
- la riserva di legge significa che per comprimere un diritto fondamentale non basta un atto amministrativo, ma necessita una legge o un atto avente forza di legge.
Nella costituzione italiana, nessun diritto fondamentale può essere limitato tramite atto amministrativi dell’esecutivo (decreti ministeriali, decreti del presidente del consiglio dei ministri, regolamenti etc) né tantomeno attraverso atti amministrativi di autorità locali (ordinanze sindacali e regionali etcetera)
[SEGUE]