Le Raccomandazioni per il Coronavirus

fulezone 01-04-20 19.46
Parlando con la preside della mia scuola lei diceva, vista la didattica a distanza,
prima del diritto alla privacy viene il diritto all'istruzione,
quindi mentre la didattica a distanza prendeva forma iscrivendo tutti gli alunni e gli insegnanti
solo successivamente abbiamo raccolto quasi tutte le liberatorie,
e se ti rifiuti al diritto all'istruzione anacronisticamente lo devi dichiarare esplicitamente,
da questa frase capisco che esiste una specie di gerarchia dei diritti umani,
sicuramente tra quelli più alti c'è il diritto alla liberta di persona, alla libertà di pensiero,
ho cercato su internet e ho trovato questo:

NAZIONI UNITE: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Versione semplificata
Questa versione semplificata dei 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata creata particolarmente per i giovani.

1. Siamo Tutti Nati Liberi ed Uguali. Siamo nati tutti liberi.
Abbiamo tutti pensieri ed idee proprie. Dovremmo essere tutti trattati allo stesso modo.

2. Non Discriminare. Questi diritti appartengono a tutti,
qualunque siano le nostre differenze.

3. Il Diritto alla Vita. Abbiamo tutti il diritto alla vita e di vivere liberi e sicuri.

4. Nessuna Schiavitù. Nessuno ha il diritto di renderci schiavi.
Non possiamo rendere nessuno nostro schiavo.

5. Nessuna Tortura. Nessuno ha il diritto di farci del male o di sottoporci a tortura.

6. Hai Diritti Ovunque Tu Vada.
Sono una persona proprio come te!

7. Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge.
La legge è la stessa per tutti. Deve trattarci tutti in modo imparziale.

8. I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge.
Tutti possiamo ricorrere alla legge quando non siamo trattati equamente.

9. Nessuna Detenzione Ingiusta. Nessuno ha il diritto di metterci
in prigione senza una buona ragione e di tenerci lì o di mandarci via dal nostro paese.

10. Il Diritto a un Processo. Se veniamo processati, dev’essere un atto pubblico. La persona che giudica non dovrebbe permettere a nessuno di suggerirle cosa fare.

11. Siamo Sempre Innocenti Fino a Prova Contraria.
Nessuno dovrebbe essere incolpato di aver fatto qualcosa in assenza di prove. Quando le persone dicono che abbiamo fatto qualcosa di brutto, abbiamo il diritto di dimostrare che non è vero.

12. Il Diritto alla Privacy. Nessuno dovrebbe cercare di danneggiare il nostro buon nome. Nessuno ha il diritto di entrare in casa nostra, aprire le nostre lettere o di infastidire noi o la nostra famiglia senza una buona ragione.

13. Libertà di Movimento. Abbiamo tutti il diritto di andare dove vogliamo
nel nostro stesso paese e di viaggiare dove preferiamo.

14. Il Diritto di Cercare un Posto Sicuro in cui Vivere. Se temiamo di essere maltrattati nel nostro paese, abbiamo il diritto di andare in un altro paese per essere al sicuro.

15. Diritto alla Nazionalità. Tutti abbiamo il diritto di appartenere ad un paese.

Al terzo posto c'è il diritto alla vita e solo al tredicesimo il diritto di libero movimento!
Da qui immagino che se tu sei malato ed esci infettando coscientemente o no gli
altri stai violando il diritto alla vita degli altri, non so se la cosa regge!
Questi non sono diritti del cittadino italiano sono diritti universali prt tutti i paesi appartenenti alla nazioni unite!
mima85 02-04-20 10.34
fulezone ha scritto:
Al terzo posto c'è il diritto alla vita e solo al tredicesimo il diritto di libero movimento!


È un elenco, non una graduatoria. Il fatto che un elemento venga dopo altri non significa che quell'elemento sia meno importante degli altri.

fulezone ha scritto:
Da qui immagino che se tu sei malato ed esci infettando coscientemente o no gli
altri stai violando il diritto alla vita degli altri


Di più, stai commettendo un reato. Se le disposizioni dicono che se sei malato devi stare a casa, e tu sai che sei malato, sai cosa rischi tu e soprattutto cosa fai rischiare agli altri se esci di casa, ma esci lo stesso, significa che stai mettendo coscientemente a rischio la vita degli altri. Quindi stai commettendo un illecito e rischi non solo di pagare una multa salata, ma secondo l'ultima versione delle disposizioni pure di finire in gabbia.
anonimo 02-04-20 12.01
Stiamo continuando ad equivocare l'art 16 (libertà di movimento) con l'art 13 (libertà personale).

L'art 13 è adamantino:

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà


Nessuno può limitare la libertà personale di un cittadino se non un giudice, con atto motivato e conforme a legge.

É possibile per la PS limitare temporaneamente la libertà personale di un cittadino, ma entro 48 ore deve ottenere la convalida di un giudice.

E cos'é la libertà personale? É la libertà di non venir costretti con la forza o la minaccia e contro la propria volontà in un luogo ristretto (cella, appartamento, stanza, auto, porzione di marciapiede etc).

Per costante dottrina non é necessario che la costrizione sia assoluta, basta che la limitazione sia sufficientemente impattante sul diritto all'autodeterminazione.

Non poter uscire di casa se non in limitatissimi casi, e dover autocertificare la ricorrenza di tali esimenti, é pacificamente una limitazione della libertà personale e non della libertà di movimento.

Ergo, solo un giudice con atto motivato e conforme a legge può limitare il tuo diritto di uscire di casa. Il governo, il sindaco, il presidente della regione non possono

Poi quando sei fuori, l'autorità, con apposito DL emergenziale, può legittimamente vietare l'assembramento con altre persone, la chiusura di determinate attività, uffici pubblici e privati, esercizi commerciali e quant'altro, ed anche limitare il diritto a spostarsi sul territorio nazionale, purché:

1) Il divieto sia disposto per legge o per atto avente forza di legge (decreto legge).

Decreti del presidente del consiglio, decreti ministeriali, ordinanze regionali e sindacali non hanno il potere di imporre questi divieti ma solo di specificare nel dettaglio i divieti previamente posti da una legge.

2) il divieto sia

- rigorosamente limitato alla gestione della specifica emergenza
- nel bilanciare due diritti confliggenti, sia strettamente limitato alla minima lesione possibile del diritto soccombente.
- sia limitato nel tempo

Nel caso il divieto non sia razionalmente diretto a gestire l'emergenza (tipo: divieto di criticare l'operato del PdC come in Ungheria), o la lesione dei diritti sia eccessiva rispetto al fine che si pone (tipo: obbligo di lavoro coatto per tutti i cittadini al fine di produrre mascherine), o ancora fosse "sine die", tale atto sarebbe nullo.

A chi mi dicesse che chi esce di casa potrebbe potenzialmente infettarlo, rispondo con un'argomentazione logica di una semplicità disarmante: nessuno obbliga chicchessia ad uscire da casa sua, e men che meno ad avvicinarsi ad un'altra persona.

Il diritto alla salute verrebbe leso nel caso in cui si costringessero, per esempio, le persone ad andare a lavorare in spazi ristretti senza dpi per esercitare attività non strettamente necessarie.

Il diritto alla salute non viene leso da chi esce e non si avvicina agli altri.

E comunque, l'art 13 é chiaro: ammenoché non si instauri lo stato di guerra (e anche qui avrei i miei dubbi), non si puo limitare per legge o ordinanza il diritto di un cittadino di uscire di casa.

A chi questo articolo della costituzione non piace, se la prenda coi padri costituenti o lavori per cambiarlo, ma finché vige va rispettato.
anonimo 02-04-20 12.09
Aggiungo una notarella procedurale: la costituzione contiene in sè le modalità per limitare alcuni diritti, per esempio l'art 16 contiene la previsione di poter limitare la libertà di circolazione con specifica legge emergenziale, e l'art 13 prevede che un giudice possa limitare la libertà personale

Ma laddove non sia specificata una chiara modalità di derogare all'articolo stesso, o le modalità previste non appaiano adeguate allo scopo che ci si prefigge, per superare l'antinomia non possono essere utilizzate analogie o principi extracostituzionali (tipo il vituperatissimo "bilanciamento dei diritti"): la costituzione é somma legge dello stato ed é norma rigida, non interpretabile secondo convenienza.

Se un articolo prevede una cosa, é cosi e basta. Niente bilanciamento, niente analogia.

Si fa quello che la costituzione prevede.

O la si cambia.

O la si viola, e ci si prende la responsabilità di averla violata.
KBL 02-04-20 12.46
una domanda, lo stato di emergenza, dichiarato a fine Gennaio, che se non sbaglio dà il potere al Presidente del Consiglio di emanare ordinanze anche contro la legge, in tutto questo come si inserisce?
markelly2 02-04-20 12.55
@ KBL
una domanda, lo stato di emergenza, dichiarato a fine Gennaio, che se non sbaglio dà il potere al Presidente del Consiglio di emanare ordinanze anche contro la legge, in tutto questo come si inserisce?
Secondo me il governo sa che in un certo senso sta violando la costituzione. Infatti, forse per addolcire meglio la pillola, hanno subito paragonato questa emergenza a uno "stato di guerra". emo
Occorre vedere però se tutto ciò infine è legittimo.
anonimo 02-04-20 13.00
@ KBL
una domanda, lo stato di emergenza, dichiarato a fine Gennaio, che se non sbaglio dà il potere al Presidente del Consiglio di emanare ordinanze anche contro la legge, in tutto questo come si inserisce?
Non proprio.

Lo stato di emergenza permette due cose:

1) usare la decretazione d’urgenza (decreti legge) invece che dover fare approvare delle leggi dal parlamento.

2) ovviamente una nuova legge può cambiarne una vecchia, purché rispetti il dettato costituzionale

3) permette di attivare delle limitazioni di alcuni diritti costituzionali laddove gli articoli stessi lo prevedano

L’art 16 per esempio permette la compressione del diritto di circolazione tramite leggi emergenziali limitati nel tempo

L’art 13 no

Infatti, se notate bene, nei Dpcm e nel DL si fa solo riferimento all’art 16, cercando di smerciare il divieto di uscire di casa come divieto di circolazione.

Altroché “ordinanze contro la legge”... solo ed esclusivamente leggi emergenziali ove la legge lo preveda
anonimo 02-04-20 13.07
@ markelly2
Secondo me il governo sa che in un certo senso sta violando la costituzione. Infatti, forse per addolcire meglio la pillola, hanno subito paragonato questa emergenza a uno "stato di guerra". emo
Occorre vedere però se tutto ciò infine è legittimo.
Hai ragione.

Non per niente Conte ha cercato finché possibile di evitare di emanare un decreto legge.

E sapete perché? Perché un DL va alla firma del PdR... che non avrebbe mai firmato un decreto limitativo della libertà personale.

Una volta costretto obtorto collo ad emanare un DL (e quindi passare per le forche caudine dell’ufficio legale del Quirinale), ha infarcito tale DL di richiami all’art 16 per cercare di nascondere il vero problema.

Che è: arresti domiciliari per decreto in regime di semilibertà per tutti gli italiani, senza alcun intervento di un giudice.
KBL 02-04-20 13.15
in particolare mi riferivo a questo
anonimo 02-04-20 13.26
Bisogna leggere attentamente:

anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.


Tradotto dal legalese: si possono derogare le leggi ordinarie, anche con ordinanza, purché:

- le ordinanze rispettino i criteri di ragionevolezza, proporzionalità e limitatezza nel tempo

- si resti nell’alveo del dettato costituzionale,

- un’ordinanza non ha la forza di incidere su un diritto costituzionalmente tutelato. Per limitare un diritto costituzionale, ovviamente solo quando l’articolo stesso lo consenta, la modalità di normazione di tale limitazione deve seguire i criteri espressi nell’articolo stesso

- l’art 16 prevede che il diritto di circolazione possa venir limitato solo per legge.

Quindi il decreto che citi non permette affatto di limitare tale diritto per ordinanza, dato che l’articolo prevede una riserva rafforzata di legge per poter essere derogato.

Un’ordinanza emergenziale può derogare una disposizione di legge o un’altra ordinanza, ma non il dettato costituzionale

- l’art 13 non può venir derogato ne da legge né da ordinanza, in quanto prevede in se oltre alla riserva assoluta di legge anche una riserva assoluta di giurisdizione (ovvero solo un giudice può limitare la libertà personale)
Bassoforte 02-04-20 14.55
@ anonimo
Hai ragione.

Non per niente Conte ha cercato finché possibile di evitare di emanare un decreto legge.

E sapete perché? Perché un DL va alla firma del PdR... che non avrebbe mai firmato un decreto limitativo della libertà personale.

Una volta costretto obtorto collo ad emanare un DL (e quindi passare per le forche caudine dell’ufficio legale del Quirinale), ha infarcito tale DL di richiami all’art 16 per cercare di nascondere il vero problema.

Che è: arresti domiciliari per decreto in regime di semilibertà per tutti gli italiani, senza alcun intervento di un giudice.
Credo sia opportuno contestualizzare: dati alla mano per questo virus in Italia 13.000 persone ad oggi non ci sono più. Studi epidemiologici, fatto da persone che di mestiere fanno quello nella vita (spero bene) stabiliscono che la quarantena serve a limitare il contagio del Covid19 ..che fa morire persone. Su questa premessa secondo me occorre distinguere i rapporti causa / effetto: l'effetto percepibile è che siamo in regime di semilibertà, tuttavia la causa non viene dall'aver commesso un crimine, ma perché questo serve a salvare probabilmente altre vite. La nostra libertà è stata temporaneamente limitata per salvare gli altri ed è un prezzo che io penso sia più che accettabile. La costituzione è un documento scritto 73 anni fa, per molti aspetti ancora attuale, ma certamente chi lo scrisse allora non poteva avere coscienza e prevedere dei disposti normativi o meccanismi di deroga a fronte di una pandemia come quella che a noi, di questa generazione, è toccato affrontare. Sono certo che i padri costituenti di allora avrebbero certamente acconsentito a pagare un prezzo di limitazione della libertà personale in favore del salvataggio di vite umane: un poco meno libertà per tutti perché qualcun altro non muoia .. Senza pensarci due volte.
Vale la pena ricordare che mentre da noi chi viola queste limitazioni se la cava con una multa, in Corea del Sud si fa un anno di galera (e se lo fa davvero) in Cina si viene giustiziati.. per davvero. Concordo, è troppo... ma ribadisce l'importanza dell'adeguarsi anche sacrificarsi per un bene collettivo più alto con le buone o con quelle meno buone. La posta è alta.
Vale anche la pena ricordare che ci sono aziende che per osservare questo DL, quando sarà finito e si tornerà alla "normalità" si troveranno fallite, le persone che lavoreranno per queste aziende non avranno più nulla tranne le loro vite..che forse qualcuno nello sconforto deciderà di gettare.. ecco io credo che quello sarà il momento per indignarsi se lo stato non farà nulla di eccezionale per aiutare e rilanciare questo paese, lì sarà il momento per giudici, avvocati, per chiunque ha potere e forza per incidere sugli eventi, di battersi per davvero.
KBL 02-04-20 14.56
sì il dubbio era più che altro sul 16, se un atto che possa derogare ad una legge in via del tutto eccezionale, possa essere considerato legge ai fini del 16.
Sul 13 tutt'altra storia.
fulezone 02-04-20 15.00
@ mima85
fulezone ha scritto:
Al terzo posto c'è il diritto alla vita e solo al tredicesimo il diritto di libero movimento!


È un elenco, non una graduatoria. Il fatto che un elemento venga dopo altri non significa che quell'elemento sia meno importante degli altri.

fulezone ha scritto:
Da qui immagino che se tu sei malato ed esci infettando coscientemente o no gli
altri stai violando il diritto alla vita degli altri


Di più, stai commettendo un reato. Se le disposizioni dicono che se sei malato devi stare a casa, e tu sai che sei malato, sai cosa rischi tu e soprattutto cosa fai rischiare agli altri se esci di casa, ma esci lo stesso, significa che stai mettendo coscientemente a rischio la vita degli altri. Quindi stai commettendo un illecito e rischi non solo di pagare una multa salata, ma secondo l'ultima versione delle disposizioni pure di finire in gabbia.
invece non è così, non è un elenco è proprio messo in questo ordine, ordine di importanza!
mima85 02-04-20 15.09
@ fulezone
invece non è così, non è un elenco è proprio messo in questo ordine, ordine di importanza!
Allora perché il diritto alla vita non sta al primo posto ma al terzo? Il diritto alla vita è in assoluto quello più fondamentale di tutti e mi sembra strano che l'abbiano messo dopo il diritto a non venir discriminati. Non riesco a capire come il diritto alla vita possa essere di importanza inferiore rispetto a quello di non venir discriminati, così come non capisco come possa esserne superiore.

Sono diritti che sulla scala dell'importanza stanno tutti sullo stesso livello.
anonimo 02-04-20 15.49
@ mima85
Allora perché il diritto alla vita non sta al primo posto ma al terzo? Il diritto alla vita è in assoluto quello più fondamentale di tutti e mi sembra strano che l'abbiano messo dopo il diritto a non venir discriminati. Non riesco a capire come il diritto alla vita possa essere di importanza inferiore rispetto a quello di non venir discriminati, così come non capisco come possa esserne superiore.

Sono diritti che sulla scala dell'importanza stanno tutti sullo stesso livello.
Interessante obiezione.

Primo tra tutti i diritti è, giustamente, il diritto alla vita.

Tale diritto trova la tutela pressoché assoluta ed inderogabile, essendo persino considerato indisponibile, ovverosia non può essere violato neppure col consenso di chi lo possiede.

Esso consiste nel divieto pressoché assoluto di private chicchessia della sua vita (quindi è più circoscritto del diritto alla salute).

Unica eccezione, la legittima difesa (uno stato veramente liberale non accetta mai, in nessun caso la pena di morte).

Direi che poi c’è un insieme di diritti che definirei “primari”, ovverosia che non possono esistere separati gli uni dagli altri.

Sono i cosiddetti “diritti negativi” ovvero quei diritti di cui una persona non può essere privata tranne che in situazioni eccezionali e attraverso procedure particolarmente rigide e garantiste.

Essi sono In buona sostanza il diritto alla libertà personale, alla libera opinione ed espressione, alla libertà di culto e di associazione ed il diritto alla salute (spero di non dimenticarne qualcuno).

Tra questi diritti fondamentali non ve n’è uno che prevalga sugli altri in maniera netta, se non forse quelli alla libertà personale ed alla salute, anche se i libertari più radicali antepongono il diritto alla libertà personale anche al diritto alla salute.

Il bilanciamento tra loro, qualora configgessero, va attuato in maniera assai cauta, proporzionale e ragionata e attraverso un sistema di garanzie che prevenga la discrezionalità e ancor peggio l’abuso.

Queste garanzie possono essere sostanziali o formali:

1) garanzie sostanziali: proporzionalità, attento bilanciamento tra i diritti confliggenti, ragionevolezza, limitatezza nel tempo, stretta attinenza del provvedimento che limita il diritto alla materia regolata, utilizzo della compressione del diritto come ultima ratio ed infine minimo impatto possibile sui diritti compressi.

Per esempio, per tutelare il diritto alla salute si può ben limitare il diritto alla circolazione, ma solo se è strettamente necessario, limitandolo nella maniera meno incisiva possibile e per il lasso di tempo strettamente necessario e infine considerando che il fatto che la salute sia un diritto non consente di annullare completamente il diritto alla circolazione

Ovviamente non si potrebbe limitare invece il diritto di aderire ad un sindacato, in quanto non si vede come ragionevolmente la compressione di questo diritto impatterebbe sulla tutela del diritto alla salute.

2) garanzie formali: la tutela costituzionale esplicita, la riserva di legge e quella di giurisdizione.

- tutela costituzionale esplicita: significa che una legge può derogare dalla costituzione solo quando la costituzione stessa lo preveda. Non sono accettabili “deroghe in bianco”, ma ogni articolo deve esprimere in maniera chiara ed incontrovertibile se è come è possibile derogare dal suo dettato.

Se un articolo della costituzione non reca al suo interno le disposizioni che permettono di derogare al suo disposto, significa che tale articolo non è derogabile in alcuna maniera

Residualmente, un articolo potrebbe recare al suo interno le disposizioni che permettono di derogare al disposto di un altro articolo o di altri articoli, ma sempre in maniera specifica e tassativamente indicata è mai in modo generico o analogico.

- la riserva di legge significa che per comprimere un diritto fondamentale non basta un atto amministrativo, ma necessita una legge o un atto avente forza di legge.

Nella costituzione italiana, nessun diritto fondamentale può essere limitato tramite atto amministrativi dell’esecutivo (decreti ministeriali, decreti del presidente del consiglio dei ministri, regolamenti etc) né tantomeno attraverso atti amministrativi di autorità locali (ordinanze sindacali e regionali etcetera)

[SEGUE]
anonimo 02-04-20 15.55
- la riserva di giurisdizione significa che solo un giudice può comprimere un dato diritto, e non il potere esecutivo (tramite decreti, ordinanze e regolamenti). Per esempio il diritto alla libertà personale gode di doppia tutela, quella di riserva giurisdizionale (ovvero solo un giudice può disporre un atto che privi un cittadino della libertà personale) e quella di legge rafforzata (ovvero il giudice può disporre l’atto di cui sopra solo in base a norme che siano sorte in seguito alla promulgazione di una legge propriamente detta, quindi non di un decreto legge o assimilato)

3) In conclusione, questi diritti fondamentali non sono “concessi” dalla costituzione, ma sono da essa riconosciuti e tutelati.

Significa che essi preesistono alla costituzione, e che quindi una costituzione che non li volesse riconoscere e tutelare sarebbe moralmente illegittima.

Dunque, come abbiamo visto la materia è complessa e intricata, e va affrontata con studio, riflessione e mancanza di pregiudizi o preconcetti.
fulezone 02-04-20 16.46
@ mima85
Allora perché il diritto alla vita non sta al primo posto ma al terzo? Il diritto alla vita è in assoluto quello più fondamentale di tutti e mi sembra strano che l'abbiano messo dopo il diritto a non venir discriminati. Non riesco a capire come il diritto alla vita possa essere di importanza inferiore rispetto a quello di non venir discriminati, così come non capisco come possa esserne superiore.

Sono diritti che sulla scala dell'importanza stanno tutti sullo stesso livello.
perchè forse poter nascere uguale e con pari diritti rispetto agli altri, è più importante che vivere, se non nasci non vivi,
nascere senza essere discriminato viene prima di vivere, poi è vivere
cmq le tre cose sono molto connesse
fulezone 02-04-20 16.48
@ anonimo
- la riserva di giurisdizione significa che solo un giudice può comprimere un dato diritto, e non il potere esecutivo (tramite decreti, ordinanze e regolamenti). Per esempio il diritto alla libertà personale gode di doppia tutela, quella di riserva giurisdizionale (ovvero solo un giudice può disporre un atto che privi un cittadino della libertà personale) e quella di legge rafforzata (ovvero il giudice può disporre l’atto di cui sopra solo in base a norme che siano sorte in seguito alla promulgazione di una legge propriamente detta, quindi non di un decreto legge o assimilato)

3) In conclusione, questi diritti fondamentali non sono “concessi” dalla costituzione, ma sono da essa riconosciuti e tutelati.

Significa che essi preesistono alla costituzione, e che quindi una costituzione che non li volesse riconoscere e tutelare sarebbe moralmente illegittima.

Dunque, come abbiamo visto la materia è complessa e intricata, e va affrontata con studio, riflessione e mancanza di pregiudizi o preconcetti.
i diritti che ho postato sono diritti riconosciuti universali in tutti i paesi che aderiscono alle nazioni unite!
anonimo 02-04-20 17.34
@ fulezone
i diritti che ho postato sono diritti riconosciuti universali in tutti i paesi che aderiscono alle nazioni unite!
Certo.

Anzi, a maggior ragione questi diritti fondamentali non vanno violati con faciloneria.

Quello che mettevo in evidenza è che in Italia la gestione di questi diritti è rigorosamente inquadrata in modalità e procedure precise.

Che a mio avviso Conte non ha saputo interpretare in modo corretto e costituzionalmente orientato.
anonimo 02-04-20 17.39
@ anonimo
Certo.

Anzi, a maggior ragione questi diritti fondamentali non vanno violati con faciloneria.

Quello che mettevo in evidenza è che in Italia la gestione di questi diritti è rigorosamente inquadrata in modalità e procedure precise.

Che a mio avviso Conte non ha saputo interpretare in modo corretto e costituzionalmente orientato.
Cosa avrebbe potuto fare?

1) divieto rigoroso di assembramento

2) rigida regolamentazione delle misure di sicurezza in ospedale e aziende

3) chiarezza sui dpi e distribuzione massiva di dpi a norma

4) divieto di entrata ed uscita nelle zone rosse, da subitissimo

5) tamponi a tappeto e appena possibile screening anticorpali.

6) quarantena obbligatoria per chi fosse positivo contemporaneamente alle test anticorpale ed ad L tampone

6) certificazione di immunizzazione. Chi risulta immunizzato e non positivo al tampone non soggiace a nessuna limitazione dei diritti