@ anonimo
Come è scritto:
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Come dev'essere letto:
La liberta personale può essere violata.
Sono ammesse tutte le forme di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto motivato dell’autorità giudiziaria e in tutti i casi e modi previsti dalla legge o degli atti aventi forza di legge, quindi anche in forza di decreti-legge emessi dal governo.
In tutti i casi definiti come eccezionali di necessità ed urgenza, indicati arbitrariamente come tali dalla legge o da degli atti aventi forza di legge, quindi anche in forza di decreti-legge emessi dal governo caratterizzati dalla massima ampiezza e discrezionalità applicativa da parte della pubblica amministrazione, l’autorità di pubblica sicurezza può limitare per 96 ore la libertà personale del cittadino, limitandosi a darne comunicazione entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, tali provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto tranne quello di aver privato arbitrariamente un cittadino della sua libertà per quattro giorni, senza prevedere alcuna azione di rivalsa o risarcimento danni per ingiusta detenzione.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, ma è vietato dotare di codici identificativi i pubblici ufficiali al fine di impedirne l’identificazione.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, che dev’essere comunque applicabile discrezionalmente dall’autorità giudiziaria e sufficientemente lunga da fiaccare la fibra fisica e morale del cittadino detenuto.
Senza rimanere troppo sul teorico negli "anni di piombo" questo articolo della costituzione fu violato e non in maniera subliminale.