Art 13 Costituzione

anonimo 17-10-18 18.36
Come è scritto:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Come dev'essere letto:

La liberta personale può essere violata.

Sono ammesse tutte le forme di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto motivato dell’autorità giudiziaria e in tutti i casi e modi previsti dalla legge o degli atti aventi forza di legge, quindi anche in forza di decreti-legge emessi dal governo.

In tutti i casi definiti come eccezionali di necessità ed urgenza, indicati arbitrariamente come tali dalla legge o da degli atti aventi forza di legge, quindi anche in forza di decreti-legge emessi dal governo caratterizzati dalla massima ampiezza e discrezionalità applicativa da parte della pubblica amministrazione, l’autorità di pubblica sicurezza può limitare per 96 ore la libertà personale del cittadino, limitandosi a darne comunicazione entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, tali provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto tranne quello di aver privato arbitrariamente un cittadino della sua libertà per quattro giorni, senza prevedere alcuna azione di rivalsa o risarcimento danni per ingiusta detenzione.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, ma è vietato dotare di codici identificativi i pubblici ufficiali al fine di impedirne l’identificazione.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, che dev’essere comunque applicabile discrezionalmente dall’autorità giudiziaria e sufficientemente lunga da fiaccare la fibra fisica e morale del cittadino detenuto.
paolo_b3 17-10-18 18.45
@ anonimo
Come è scritto:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Come dev'essere letto:

La liberta personale può essere violata.

Sono ammesse tutte le forme di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto motivato dell’autorità giudiziaria e in tutti i casi e modi previsti dalla legge o degli atti aventi forza di legge, quindi anche in forza di decreti-legge emessi dal governo.

In tutti i casi definiti come eccezionali di necessità ed urgenza, indicati arbitrariamente come tali dalla legge o da degli atti aventi forza di legge, quindi anche in forza di decreti-legge emessi dal governo caratterizzati dalla massima ampiezza e discrezionalità applicativa da parte della pubblica amministrazione, l’autorità di pubblica sicurezza può limitare per 96 ore la libertà personale del cittadino, limitandosi a darne comunicazione entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, tali provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto tranne quello di aver privato arbitrariamente un cittadino della sua libertà per quattro giorni, senza prevedere alcuna azione di rivalsa o risarcimento danni per ingiusta detenzione.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, ma è vietato dotare di codici identificativi i pubblici ufficiali al fine di impedirne l’identificazione.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, che dev’essere comunque applicabile discrezionalmente dall’autorità giudiziaria e sufficientemente lunga da fiaccare la fibra fisica e morale del cittadino detenuto.
Senza rimanere troppo sul teorico negli "anni di piombo" questo articolo della costituzione fu violato e non in maniera subliminale.
anonimo 17-10-18 18.58
@ paolo_b3
Senza rimanere troppo sul teorico negli "anni di piombo" questo articolo della costituzione fu violato e non in maniera subliminale.
Guarda che la mia non è teoria, è la semplice riscrittura in italiano corrente per far capire a tutti quel che dice veramente quest’articolo

Chi lo legge disattentamente potrebbe credere che la libertà personale sia davvero inviolabile, invece leggendo bene l’articolo costituzionale in combinato disposto col codice penale, le leggi di pubblica sicurezza etc si capisce fuor da ogni dubbio che la realtà legale è: ogni agente di ps o pg può fermarti arbitrariamente, anche solo per controllare le tue generalità senza che tu abbia tenuto alcun comportamento sospetto, dopodichè trattenerti per “identificazione” per 48 ore...oppure per un milione di altre ragioni arbitrarie...non parliamo poi dei daspo che sono atti amministrativi in cui la riserva di legge è solo un pannicello ipocrita

Altroché “diritti inviolabili”

Se domani il governo mette un decreto legge che dice che gli sbirri possono fermarti e trattenerti perché usi un abbigliamento di tipo islamico, e quindi sospetto.... da un punto di vista formale è tutto OK!
paolo_b3 17-10-18 22.09
@ anonimo
Guarda che la mia non è teoria, è la semplice riscrittura in italiano corrente per far capire a tutti quel che dice veramente quest’articolo

Chi lo legge disattentamente potrebbe credere che la libertà personale sia davvero inviolabile, invece leggendo bene l’articolo costituzionale in combinato disposto col codice penale, le leggi di pubblica sicurezza etc si capisce fuor da ogni dubbio che la realtà legale è: ogni agente di ps o pg può fermarti arbitrariamente, anche solo per controllare le tue generalità senza che tu abbia tenuto alcun comportamento sospetto, dopodichè trattenerti per “identificazione” per 48 ore...oppure per un milione di altre ragioni arbitrarie...non parliamo poi dei daspo che sono atti amministrativi in cui la riserva di legge è solo un pannicello ipocrita

Altroché “diritti inviolabili”

Se domani il governo mette un decreto legge che dice che gli sbirri possono fermarti e trattenerti perché usi un abbigliamento di tipo islamico, e quindi sospetto.... da un punto di vista formale è tutto OK!
Eh certo, non a caso gli anni di piombo erano gli anni del terrorismo. E' storia nota... Il ministro della paura