Ispezioni antidroga negli istituti scolastici

anonimo 22-10-18 12.18
ISPEZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI AI FINI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: PROFILI GIURIDICI E PROBLEMATICHE



Definizione del problema: frequentemente la stampa, i media e la rete internet riportano, con varietà di accenti, ampio portato emotivo e variegato giudizio valoriale, casi sempre più frequenti di ispezione e controllo svolti all’interno di aule ed istituti scolastici da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria con l’ausilio di cani antidroga svolti con la dichiarata intenzione di contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti all’interno di tali istituti.

Tali controlli, in via di principio, quasi sempre si concludono senza che vengano identificati e conseguentemente denunciati individui da indagare e perseguire per le suddette ipotesi di reato, ma solamente con l‘esposizione al pubblico ludibrio e la segnalazione amministrativa di singoli studenti trovati in possesso di droghe leggere (hashish, marijuana) detenuta ad esclusivo uso personale.

Quadro giuridico: ispezioni, controlli e perquisizioni presuppongono gravi limitazioni di alcuni diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà personale e l’inviolabilità del domicilio, limitazioni che, per quanto necessarie al fine di bilanciare tali diritti con beni giuridici ritenuti egualmente meritevoli di specifica tutela quali l’ordine e la salute pubblica, sono sottoposte a tassativa riserva di legge e sostanziale riserva di giurisdizione, quest’ultima superabile solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza e soggetta comunque a successiva immediata comunicazione all’autorità giudiziaria degli atti eseguiti al fine di ottenere una convalida giurisdizionale adeguata.

Non è cosa inutile insistere sul fatto che la possibilità da parte dell’autorità giudiziaria, dell’autorità di pubblica sicurezza e degli organismi di polizia giudiziaria di porre in atto azioni limitative dei diritti di libertà individuali, seppur al fine di perseguire intenti lodevoli volti a tutelare il più ampio concetto di bene giuridico collettivo, dev’essere sempre inquadrata in rigorose norme di legge che non lascino spazio alcuno a decisioni di carattere discrezionale, pena la trasformazione di una società da stato di diritto a stato di polizia.

La legge quadro: al fine di adempiere alla tassativa riserva di legge in tema di limitazione dei diritti inviolabili di libertà in caso di ispezioni, controlli e perquisizioni volte a contrastare il fenomeno del traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stato promulgato il Decreto del Presidente della Repubblica - 9 ottobre 1990, n. 309 recante il TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ed in particolare l’articolo 103 di tale testo unico.

Obiettivi della discussione: la seguente discussione si prefigge di analizzare il predetto articolo di legge per scriminare al di là di ogni ragionevole dubbio se esso presti copertura giuridica completa, chiara e irrefragabile al caso in questione, ovvero se tale legge autorizzi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, non muniti di decreto motivato dell’autorità giudiziaria e senza che constino motivi particolari di necessità ed urgenza, a compiere atti ispettivi e di perquisizione su persone, su beni e su locali scolastici al fine di prevenire e reprimere traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.
anonimo 22-10-18 12.19
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA - ART 103


1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349.

Commento: tali visite, ispezioni e controlli (quindi non perquisizioni) non necessitano di decreto motivato della AG né dell’esito dell’atto compiuto dev’essere rilasciato verbale all’interessato, ma possono essere esperite solo da ufficiali e sottufficiali della GDF e solo negli spazi doganali.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

Commento: tali atti non necessitano decreto motivato dell’autorità giudiziaria: ogni agente ed ufficiale di polizia giudiziaria può procedere in ogni luogo, nel contesto di operazioni di preventive e repressive di polizia e quando abbia il fondato motivo che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti, all’ispezione e controllo dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, dandone successivamente immediata comunicazione all’autorità giudiziaria per l’opportuna convalida, e rilasciando agli interessati apposito verbale dell’esito dell’atto compiuto.

Bisogna però chiarire attraverso un’attenta lettura di questo comma cosa la legge voglia significare con la locuzione “in ogni luogo”. Dall’analisi spassionata del comma in questione si evince chiaramente come la ratio della legge sia la prevenzione e repressione del trasporto di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, e che quindi oggetto di tali controlli ed ispezioni possano essere solamente i mezzi di trasporto (treni, autoveicoli, corriere, motoveicoli), i bagagli (valigie, zaini, borse) trasportati su detti mezzi di trasporto e gli effetti personali (borsette, marsupi eccetera) sempre nel contesto di un trasporto sui mezzi precedentemente individuati.

Restano quindi escluse l’ispezione della persona e quella dei luoghi, siano essi abitazioni, armadietti, vani di ogni genere, stazioni ferroviarie, locali pubblici, aule scolastiche, nonché degli oggetti che esulino, ad un’attenta analisi dei luoghi e dei modi, dai mezzi di trasporto e dai bagagli ed effetti personali da essi trasportati.

Ricordiamo incidentalmente che l’autorità giudiziaria, indipendentemente o su impulso della polizia giudiziaria, al fine di ricercare prove e corpi del reato connessi all’attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti in circostanze non ricompresi nel comma precedente, potrebbe ben disporre appositi decreti motivati di ispezione o perquisizione, fermo restando, nei casi di particolare necessità ed urgenza, quanto disposto dal comma successivo.
anonimo 22-10-18 12.19
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

Commento: solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e non quindi i semplici agenti) possono procedere a perquisizioni e solo in quei casi caratterizzati da particolare necessità ed urgenza. Restano quindi esclusi da questa fattispecie tutti quei casi in cui un’operazione di polizia è stata pianificata con anticipo, in quanto ben avrebbe potuto l’ufficiale di polizia giudiziaria farsi rilasciare dall’autorità giudiziaria il decreto motivato di perquisizione che deve altresì essere nominativo (per la perquisizione personale) o per luogo determinato (ispezione o perquisizione di luoghi), e non può dunque consistere in un mero "mandato di perquisizione generale in bianco”. Di tale perquisizione l’ufficiale di polizia giudiziaria deve comunque dare immediata notizia all’autorità giudiziaria per l’opportuna convalida, rilasciando agli interessati apposito verbale dell’esito dell’atto compiuto.

Considerazioni finali: resta evidente da tale analisi che ispezioni e controlli condotti senza la copertura di decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria all’interno di edifici ed aule scolastiche, ispezioni in cui vengono controllati ambienti, persone, oggetti che non sono patentemente mezzi di trasporto o bagagli o effetti personali da tali mezzi trasportati, non sono condotti a norma del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art 103 commi 1, 2, 3 e 4, e che quindi tali controlli ed ispezioni, quando siano effettuati, possono serenamente essere considerati illegali e contrari all’intero impianto legislativo italiano che prevede una tassativa riserva di legge per quegli atti che possano limitare i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.

Tali atti non possono quindi dispiegare effetto penale o amministrativo alcuno, ed in più andrebbe considerato che di tali comportamenti illegali dovrebbe essere inviata all’autorità giudiziaria apposita notizia al fine di individuare eventuali profili di reato commessi dall’autorità di pubblica sicurezza e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che tali atti abbiano disposto ed eseguito.

Da un punto di vista antropologico, infine, sarebbe interessante approfondire l’ipotesi che tali ispezioni e controlli non siano in realtà eseguiti al fine di contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti ma con lo scopo inconfessato di punire e intimorire chi di queste sostanze (spesso droghe leggere quali hashish e marijuana) fa un uso sostanzialmente personale ed in più quale sia il valore educativo di mostrare ai giovani come proprio coloro dovrebbero far rispettare la legge, non si peritano invece di infrangerla con il sovrano sprezzo di quei valori costituzionali che hanno all’atto dell’impiego solennemente giurato di proteggere.
paolo_b3 23-10-18 09.35
La lettura e la comprensione di quanto tu ci esponi presuppone competenze sia della giurisprudenza che delle leggi. Personalmente dovrei studiare per comprendere quanto esponi nel dettaglio, ma credo di riuscire a capirne il senso nella sua globalità.
Esistono fenomeni, come il succitato uso di sostanze stupefacenti, che sono stati favoriti in maniera occulta da certi poteri dello stato proprio allo scopo di conferire alle forze dell'ordine poteri "speciali" che potessero superare i limiti di garanzia della libertà individuale sanciti dalla costituzione.
Ma possiamo anche citare: terrorismo, autonomia operaia, black block, no global e mi fermo qui.
Tuttavia se pensiamo cosa significa la limitazione delle libertà individuali in un regime dittatoriale a mio parere possiamo ancora ritenerci fortunati.
anonimo 23-10-18 11.26
In estrema sintesi

1) i diritti di libertà possono essere limitati solo nei modi tassativamente indicati dalla legge

2) perquisire ed ispezionare comporta una limitazione dei diritti di libertà, quindi perquisizioni ed ispezioni devono essere svolte tassativamente solo nei modi permessi dalla legge

3) la legge in questione non permette ispezioni generalizzate su persone, cose ed ambienti nelle pertinenze degli istituti scolastici, senza carattere di particolare urgenza e necessità e senza decreto motivato dell’autorità giudiziaria

4) nonostante questo, le forze dell’ordine se ne fregano e continuano arrogantemente ad eseguire tali operazioni illegali

5) il fatto che le FFOO agiscano impunite al di fuori della legalità è a mio avviso più grave di qualche giovane che si porta una canna a scuola
paolo_b3 23-10-18 12.01
@ anonimo
In estrema sintesi

1) i diritti di libertà possono essere limitati solo nei modi tassativamente indicati dalla legge

2) perquisire ed ispezionare comporta una limitazione dei diritti di libertà, quindi perquisizioni ed ispezioni devono essere svolte tassativamente solo nei modi permessi dalla legge

3) la legge in questione non permette ispezioni generalizzate su persone, cose ed ambienti nelle pertinenze degli istituti scolastici, senza carattere di particolare urgenza e necessità e senza decreto motivato dell’autorità giudiziaria

4) nonostante questo, le forze dell’ordine se ne fregano e continuano arrogantemente ad eseguire tali operazioni illegali

5) il fatto che le FFOO agiscano impunite al di fuori della legalità è a mio avviso più grave di qualche giovane che si porta una canna a scuola
In effetti che io sapessi i controlli del tipo a cui stai accennando tu avvenivano fuori dai cancelli scolastici. Ora li fanno dentro la scuola?
anonimo 23-10-18 12.10
@ paolo_b3
In effetti che io sapessi i controlli del tipo a cui stai accennando tu avvenivano fuori dai cancelli scolastici. Ora li fanno dentro la scuola?
Esatto
paolo_b3 23-10-18 14.19
@ anonimo
Esatto
Ecco questo è sbagliato.
Si utilizza l'artiglieria per sparare ai moscerini. emo
anonimo 23-10-18 18.53
Ammesso e non concesso che si voglia prevenire e reprimere la vendita di sostanze stupefacenti (personalmente a me sembra che l'antiproibizionismo sia un approccio migliore, ma questo è un altro discorso), l'autorità ha a disposizione innumerevoli mezzi, mirati ad aspetti specifici del problema:

1) Casi di particolare necessità ed urgenza quando, per un qualsivoglia motivo, la polizia giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che una persona determinata detenga su di se o in un dato luogo delle sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, e non ci sia il tempo materiale per ottenere un decreto motivato o un'autorizzazione telefonica dell'autorità giudiziaria:

- Ogni ufficiale di polizia giudiziaria può procedere ad ispezioni e perquisizioni personali o domiciliari, con le garanzie previste dalla legge, dandone successiva immediata comunicazione allo stesso affinchè possa procedere (o meno) alla convalida.

Evidentemente durante una operazione di polizia preparata in anticipo, è difficile sostenere che ci siano "casi di particolare necessità ed urgenza"...ed inoltre questo caso copre azioni mirate ad un singolo sospetto, non azioni "a tappeto"

2) Intercettare gli stupefacenti durante il loro trasporto, per evitare che vengano immessi sul mercato:

- controlli ed ispezioni, senza bisogno di decreto motivato dell'AG, da parte della GdF e negli spazi doganali, sui mezzi di trasporto ivi transitanti. Ovviamente non si parla nè di ispezioni nè di perquisizione sia della persona che dei luoghi, si parla di un'ispezione del mezzo di trasporto ed al limite dei bagagli

- Controlli ed ispezioni in ogni luogo, da parte degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali trasportati. Anche qui la ratio è intercettare il trasporto, ergo non si parla nè di perquisizioni o ispezioni personali nè di perquisizione di luoghi

Questo caso non copre luoghi o persone, e nemmeno tutti gli oggetti che non siano mezzi di trasporto e bagagli...

3) Sequestro di stupefacenti detenuti al fine di spaccio, di cui si sospetta l'esistenza in luogo determinato o su una persona deteminata

- Emissione da parte dell'autorità giudiziaria di decreto motivato di perquisizione personale o domiciliare da eseguirsi da parte della polizia giudiziaria, con le garanzie di legge

In questo caso l'autorità giudiziaria dispone un'azione rivolta alla perquisizione personale o di luoghi mirata, autorizzata e ben precisa...non un'azione a tappeto all'interno di istituti scolastici


Concludendo: vuoi fermare lo spaccio agli studenti? Invece di fare la cinematografata con cani ululanti e sbavanti e sbirri dallo sguardo truce che coartano ed umilano "quegli studentelli drogati e comunisti", sarebbe meglio fare della sana investigazione (che lo so, è faticosa e richiede intelligenza...), scoprire qual'è la filiera dello spaccio e metter dentro caporioni, spacciatori...e direttori di filiale di banca che accettano i loro versamenti senza controllare da dove arrivi tutto questo grano...
paolo_b3 23-10-18 20.29
@ anonimo
Ammesso e non concesso che si voglia prevenire e reprimere la vendita di sostanze stupefacenti (personalmente a me sembra che l'antiproibizionismo sia un approccio migliore, ma questo è un altro discorso), l'autorità ha a disposizione innumerevoli mezzi, mirati ad aspetti specifici del problema:

1) Casi di particolare necessità ed urgenza quando, per un qualsivoglia motivo, la polizia giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che una persona determinata detenga su di se o in un dato luogo delle sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, e non ci sia il tempo materiale per ottenere un decreto motivato o un'autorizzazione telefonica dell'autorità giudiziaria:

- Ogni ufficiale di polizia giudiziaria può procedere ad ispezioni e perquisizioni personali o domiciliari, con le garanzie previste dalla legge, dandone successiva immediata comunicazione allo stesso affinchè possa procedere (o meno) alla convalida.

Evidentemente durante una operazione di polizia preparata in anticipo, è difficile sostenere che ci siano "casi di particolare necessità ed urgenza"...ed inoltre questo caso copre azioni mirate ad un singolo sospetto, non azioni "a tappeto"

2) Intercettare gli stupefacenti durante il loro trasporto, per evitare che vengano immessi sul mercato:

- controlli ed ispezioni, senza bisogno di decreto motivato dell'AG, da parte della GdF e negli spazi doganali, sui mezzi di trasporto ivi transitanti. Ovviamente non si parla nè di ispezioni nè di perquisizione sia della persona che dei luoghi, si parla di un'ispezione del mezzo di trasporto ed al limite dei bagagli

- Controlli ed ispezioni in ogni luogo, da parte degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali trasportati. Anche qui la ratio è intercettare il trasporto, ergo non si parla nè di perquisizioni o ispezioni personali nè di perquisizione di luoghi

Questo caso non copre luoghi o persone, e nemmeno tutti gli oggetti che non siano mezzi di trasporto e bagagli...

3) Sequestro di stupefacenti detenuti al fine di spaccio, di cui si sospetta l'esistenza in luogo determinato o su una persona deteminata

- Emissione da parte dell'autorità giudiziaria di decreto motivato di perquisizione personale o domiciliare da eseguirsi da parte della polizia giudiziaria, con le garanzie di legge

In questo caso l'autorità giudiziaria dispone un'azione rivolta alla perquisizione personale o di luoghi mirata, autorizzata e ben precisa...non un'azione a tappeto all'interno di istituti scolastici


Concludendo: vuoi fermare lo spaccio agli studenti? Invece di fare la cinematografata con cani ululanti e sbavanti e sbirri dallo sguardo truce che coartano ed umilano "quegli studentelli drogati e comunisti", sarebbe meglio fare della sana investigazione (che lo so, è faticosa e richiede intelligenza...), scoprire qual'è la filiera dello spaccio e metter dentro caporioni, spacciatori...e direttori di filiale di banca che accettano i loro versamenti senza controllare da dove arrivi tutto questo grano...
Potresti chiedere all'amministratore se puoi cambiare il tuo nick in "Don Chisciotte" emo

emo
anonimo 23-10-18 20.40
liberalizzare le droghe leggere
anonimo 24-10-18 02.05
@ paolo_b3
Potresti chiedere all'amministratore se puoi cambiare il tuo nick in "Don Chisciotte" emo

emo
Si però poi vorrei la...Mancia emo