28-04-20 01.33
@ anumj
Cyrano ha scritto:
Sull’art 16 hai ragione, si possono disporre limitazioni ragionevoli e proporzionali.
E allora dove il problema scusate? Non si deve circolare senza giustificato motivo, amen. Ragionevolezza e proporzionalità sono criteri soggettivi, già è un casino così da comune a comune, figuriamoci dpcm ad hoc per ogni area del paese.
Il governo deve garantire un lockdown efficace ed esteso a tutto il paese in modo uniforme. Se i numeri oggi sono in calo non è per virtù dello spirito santo, ma è grazie a queste limitazioni, ci piacciano o no.
Mi sembra che le cose non stiano purtroppo in questa maniera.
1) Quello che viene compresso dalla lettera e dallo spirito della legge non è il diritto di circolare in zone specifiche del territorio, ove per le specifiche condizioni concrete sussista un rischio di assembramento.
Quello che viene compresso è il diritto di uscire dalla propria dimora ove non sussistano delle esimenti assai ristrette, predeterminate, sottratte alla libertà di autodeterminazione del singolo e sottoposte a previa autorizzazione da parte della norma, che infatti enuncia in maniera tassativa il lavoro, la spesa e “ragioni di stretta necessità” come uniche possibili giustificazioni all’ “illecito” di aver osato uscire dalla propria dimora.
La legge cioè punisce come condotta antigiuridica non la circolazione in zone in cui sia interdetta la circolazione, ma il mero fatto di lasciare il proprio domicilio senza aver ricevuto un’autorizzazione dall’amministrazione, autorizzazione peraltro predeterminata nei modi e spesso anche nei tempi e da autocertificare con le possibili conseguenze penali derivanti da una dichiarazione ritenuta non conforme al vero.
Si configura quindi una vera e propria detenzione domiciliare in regime di semilibertà, con una limitazione sensibile del diritto alla libertà personale ex art. 13 della costituzione.
Mi si permetta di ricordare che una limitazione della libertà di tale fatta è possibile solo con atto motivato di un giudice ed in presenza di tutte le garanzie difensive riconosciute dall’ordinamento.
2) Per ciò che concerne le limitazioni alla libertà di circolare, l’art 16 della costituzione prevede sì che una legge emergenziale possa limitarne la portata, ma solo a quattro condizioni:
- che tali limiti vengano stabiliti per legge (e quindi non con decreto del presidente del consiglio o altri atti amministrativi).
- che tali limiti abbiano durata definita e breve
- che tali limiti siano ragionevoli, cioè in chiara ed esplicita relazione causale col rischio di offensività del bene costituzionalmente tutelato (la salute) che sarebbe a rischio.
È evidente per tutti che il divieto di circolazione solitaria in un autoveicolo privato non sarebbe ragionevole in quanto tale condotta non é in alcuna maniera atta a mettere chicchessia a rischio di contrarre l’infezione.
A nulla varrebbe opinare che se Tizio avesse un incidente, i soccorritori si esporrebbero a rischio di contagio, in quanto tale rischio sussisterebbe in maniera identica per colui che avesse un incidente domestico all’interno della sua dimora.
Parimenti, affermare che Tizio potrebbe uscire dalla sua auto ed assembrarsi con altre persone, contagiandole, é un rilievo che non coglie nel segno in quanto la condotta pericolosa non sarebbe affatto la circolazione in auto ma l’assembrarsi, fatto che non presenta nessi evidenti di causalità con la conduzione di un autoveicolo.
Lo stesso dicasi per altre fattispecie quali circolare a piedi in un viale deserto, in un bosco, su una spiaggia non affollata.
- infine i limiti devono essere proporzionali all’entità del bene protetto: per difendere il pur importantissimo bene della salute di un numero imprecisato di cittadini, va attentamente valutata la proporzionalità di un divieto di circolazione pressoché assoluto in termini di tempo, popolazione interessata e estensione territoriale, unita peraltro alla limitazione del diritto allo studio, al lavoro, al benessere economico, alla libertà di culto, alla libertà di riunione, alla libertà morale ed all’esercizio degli affetti più cari.
3) in ultimo ricordo che da questa norma é leso in maniera profonda il diritto alla libertà religiosa quando si impedisce l’esercizio pubblico del culto, che l’art 19 della costituzione permette di limitare solo per ragioni di buon costume (e quindi non di salute pubblica, valore questo importantissimo ma che dottrina e giurisprudenza non riconoscono superiore agli altri).