31-03-20 09.03
Serve chiarezza sopratutto sulla differenza, che pochi sanno cogliere, tra la libertà di movimento e la libertà personale.
1) la libertà di movimento consiste, per esempio, nel poter prendere il treno e andare da Milano a Palermo, e se Palermo ci piace, restarci quanto vogliamo e addirittura prenderci la residenza.
La libertà di circolare sul territorio della Repubblica è tutelata dall’
art 16 della costituzione, che recita:
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Quindi è evidente che l’autorità, in una situazione di emergenza quale quella che stiamo vivendo, può emanare un’apposita legge o decreto legge (
attenzione: legge e non DPCM, atto amministrativo e non una legge), e vietarci di prendere il treno, o l’auto, e di andare per esempio da Milano a Palermo.
2) la libertà personale consiste invece nella libertà di autodeterminarsi. Cosa significa?
Significa la libertà di gestire la propria sfera fisica e morale liberi da costrizioni e minacce.
Uno dei tipici elementi di autodeterminazione è la libertà di andare e venire, che non è la stessa cosa della libertà di circolazione.
Praticamente, la libertà di andare e venire è il diritto a non essere confinati per mezzo di violenza o minacce in un luogo determinato e ben preciso (come una cella, una stanza, una casa) contro la propria volontà.
Tale diritto non è garantito dal predetto art 16, ma bensì dall’
art 13 che recita:
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Questo significa che per obbligarti a non lasciare casa tua serve un’ordinanza motivata di un giudice. La polizia può temporaneamente obbligarti a stare in una cella, o a non lasciare casa tua, ma entro 48 ore un giudice deve convalidare tale situazione.
Nessun altro può obbligare la gente a non uscire di casa.
L’art 13 non ammette eccezioni, neanche in caso di emergenza: solo un giudice può limitare questo diritto.
Il fatto che una legge possa prevedere permettere alcune eccezioni al divieto di uscire di casa (tipo uscire per fare la spesa) non modifica la sua natura di atto limitativo della libertà personale.
In conclusione, mentre limitare il diritto di circolazione tramite apposita legge emergenziale é atto legittimo (purché tale limitazione sia proporzionale, limitata nel tempo e ragionevole), viceversa limitare per legge la libertà personale, ovvero il diritto a non essere reclusi nella propria abitazione, é atto profondamente illegittimo ed anticostituzionale.