Basi, spartiti e SIAE

luigitarta 13-09-19 08.37
@ giulio12
Quindi, se suono 50 pezzi su basi riadattate/create da me, dovrei avere al seguito 50 cd originali o vecchi floppy con bollino? emo mi dò all'ippica!!! emo
E' proprio così...Se hai uno studio professionale e avessi 100 software che usi x il tuo lavoro ad un contriollo della GDF devi esibire tutte le licenze originali acquistate o il pacchetto di licenze originali!
NON FATE GLI GNORRI PER CORTESIA!!!!!

Lo stesso vale per le basi musicali o CD ed mp3 (bisogna dimostrare di avere l'originale con se').
luigitarta 13-09-19 08.42
@ anonimo
Il problema sorge quando la copia originale non esiste, come nel caso in cui una base MIDI, residente sull'hard disck della mia tastiera, sia stata da me creata.

Ipotizziamo che io suoni una serata di piano bar utilizzando delle basi MIDI residenti sulla mia tastiera, e subisca un controllo

1) I diritti SIAE della serata sono stati pagati ed il borderò regolarmente compilato e coerente con quanto effettivamente eseguito

2) l'hard disk della mia tastiera sia in regola per quanto riguarda i contributi relativi alla tassa per copia privata

3) ad un'eventuale contestazione sulla provenienza delle basi MIDI, io affermi "le ho messe insieme io"

Ora, l'ispettore SIAE si trova a dover provare che le basi MIDI siano invece opera di ingegno di un terzo da me acquisite illecitamente (nota bene: non si tratta dei diritti d'autore sul brano, ma della tutela dell'opera di programmazione di colui che ha assemblato la base midi)

Ora i casi sono due, ed entrambi contemplano il sequestro della tastiera ed un'analisi forensica dell'hard disk

1) nelle basi stesse vi è un codice appositamente inserito dal programmatore, che ne dimostri inequivocabilmente l'origine

2) sia condotta un'analisi nota per nota, bit per bit per provare la corrispondenza assoluta tra la base MIDI da me eseguita e una base di origine industriale, di cui non posso provare la legittima acquisizione

In ogni caso, se non vado errato, sta a chi accusa poter provare tutto questo, e non a me dover provare l'inverso

Ma sentiamo se qualche amico avvocato ha un parere in merito
Caro Cyrano,
se tu avessi uno studio professionale e avessi 100 software ,che usi x il tuo lavoro, ad un controllo della GDF devi esibire tutte le licenze originali acquistate o il pacchetto di licenze originali (al di là dei backup che ti sei fatto di scorta e ne hai tutti i diritti avendo l'originale).
Lo stesso vale se suoni in pubblico a pagamento devi dimostrare di avere tutti gli originalidi basi o CD ed Mp3 che usi durante la serata con relative "licenze" d'uso.
Se invece trattasi di pezzi o musiche "inedite" che tu stesso hai conposto o altri ma non depositate alla SIAE per tutela diritto d'autore il discorso cambia.
L'onere della prova spetta al musicista che si sta esibendo.
Trattasi di regole generali di diritto civile,,,
Se poi vogliamo a tutti i costi fare i furbi....sarà verbale.
I controli in merito oggi sono diventati molto ampi a seguito della richiesta della tutela del diritto d'autore a livello Internazionale -non dimentichiamo la Commissione Europea riunitasi tempo fa - di cui Mogol è portavoce per chiedere tale tutela a livello globale nei confronti di Youtube...
anonimo 13-09-19 09.12
luigitarta ha scritto:
L'onere della prova spetta al musicista che si sta esibendo.
Trattasi di regole generali di diritto civile,,,


Se parliamo di diritto civile:

Art. 2697. (Onere della prova).
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.


Ovvero l'onere della prova incombe su chi afferma

Poi, non credo che qui si tratti di diritto civile ma tuttalpiù di diritto amministrativo o persino penale
paolo_b3 13-09-19 09.15
Spectrum ha scritto:
"Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi,


La norma parla di acquisto o noleggio. Non c'è scritto da nessuna parte che in una esibizione la musica edita deve provenire esclusivamente da un supporto vidimato dalla SIAE.
Il nocciolo della questione è evidentemente a monte. E' chi fa basi di brani famosi per venderle che deve versare i diritti d'autore, è lui che guadagna sfruttando le opere altrui. Anche perchè chi si esibisce paga già i diritti d'autore con il borderò quindi "salda il debito" con l'autore.
Tu che vai sul palco detto potresti essere accusato di "favoreggiamento", ma sarebbe veramente grottesco.
anonimo 13-09-19 09.17
luigitarta ha scritto:
se tu avessi uno studio professionale e avessi 100 software ,che usi x il tuo lavoro, ad un controllo della GDF devi esibire tutte le licenze originali acquistate o il pacchetto di licenze originali


Un controllo della GdF...in che contesto? Verifica fiscale? In questo caso sì, posto che la GdF agisca su mandato dell'Agenzia delle Entrate o in via autonoma al fine di mettere in atto un controllo fiscale, allora può fruire del diritto d'accesso a locali, documentyi e computer del controllato.

Il quale ha comunque tutti i diritti di non fornire le password (nemo se detegere)

Ma un controllo SIAE non è una verifica fiscale (e quasi mai la GdF è presente ad una verifica SIAE)

Ammenochè la GdF non stia agendo per reprimere un reato (mettiamo duplicazione illegale di materiale audio in un contesto di DJ set)...ma questo è ancora un altro caso ancora
anonimo 13-09-19 09.18
Comunque mi piacerebbe sentire il parere di un avvocato
radjuice 13-09-19 09.20
In certi threads si percepisce sempre l'aleggiare di chi si muove sul filo del rasoio!
Comunque in generale:
1 - Le basi originali professionali sono digitalmente codificate e di conseguenza perseguibili.
2 - La proprietá delle basi singole si dimostra con la ricevuta di acquisto che elenca i titoli acquistati.
3 - La proprietá delle basi a pacchetto se dichiarata come acquisto su supporto, richiede il supporto come dimostrazione.
4 - Le basi originiali modificate sono una rielaborazione e non una creazione propria (attenti perché spesso il produttore specifica bene se si possono modificare o meno le basi da loro prodotte)
5 - Chi invece acquista basi di provenienza dubbia, peggio per lui e va punito severamente!
Tutto questo é giustissimo perché troppi furbi scaricavano gratis o pirateggiavano per poi andare a guadagnare soldini (magari a nero), svendendosi e rovinando la piazza ai musicisti seri. Inoltre mi sembra giusto che chi usa l'operato altrui debba pagare per poterne usufruire.
Gratis é morto e Pagare é risorto, grazie al cielo ;)
Per gli "Gnorri" invece non c'é altra medicina che purgarli perbenino quando vengono beccati e tranquilli, chi conosce il suo mestiere, ci mette pochi secondi a capire chi ha difronte a se...
anonimo 13-09-19 09.20
@ paolo_b3
Spectrum ha scritto:
"Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi,


La norma parla di acquisto o noleggio. Non c'è scritto da nessuna parte che in una esibizione la musica edita deve provenire esclusivamente da un supporto vidimato dalla SIAE.
Il nocciolo della questione è evidentemente a monte. E' chi fa basi di brani famosi per venderle che deve versare i diritti d'autore, è lui che guadagna sfruttando le opere altrui. Anche perchè chi si esibisce paga già i diritti d'autore con il borderò quindi "salda il debito" con l'autore.
Tu che vai sul palco detto potresti essere accusato di "favoreggiamento", ma sarebbe veramente grottesco.
Beh se tu la base MP3 la hai comprata e puoi esibire fattura, no problem direi

Il problema è duplice:

1) sulle basi MIDI, ove diventa arduo discriminare tra base autoprodotta e base acquistata

2) sull'onere della prova e sulle rpocedure di accesso al supporto informatico
anonimo 13-09-19 09.24
@ radjuice
In certi threads si percepisce sempre l'aleggiare di chi si muove sul filo del rasoio!
Comunque in generale:
1 - Le basi originali professionali sono digitalmente codificate e di conseguenza perseguibili.
2 - La proprietá delle basi singole si dimostra con la ricevuta di acquisto che elenca i titoli acquistati.
3 - La proprietá delle basi a pacchetto se dichiarata come acquisto su supporto, richiede il supporto come dimostrazione.
4 - Le basi originiali modificate sono una rielaborazione e non una creazione propria (attenti perché spesso il produttore specifica bene se si possono modificare o meno le basi da loro prodotte)
5 - Chi invece acquista basi di provenienza dubbia, peggio per lui e va punito severamente!
Tutto questo é giustissimo perché troppi furbi scaricavano gratis o pirateggiavano per poi andare a guadagnare soldini (magari a nero), svendendosi e rovinando la piazza ai musicisti seri. Inoltre mi sembra giusto che chi usa l'operato altrui debba pagare per poterne usufruire.
Gratis é morto e Pagare é risorto, grazie al cielo ;)
Per gli "Gnorri" invece non c'é altra medicina che purgarli perbenino quando vengono beccati e tranquilli, chi conosce il suo mestiere, ci mette pochi secondi a capire chi ha difronte a se...
Mettendo in chiaro che personalmente suono jazz e compongo musica polifonico/atonale di impianto mahleriano, e non ho mai usato basi nè MIDI nè MP3, la mia domanda è:

1) Se tu ispettore SIAE mi senti suonare su una base, come puoi provare che non me la sono prodotto da solo senza accedere al supporto informatico della mia tastiera (vulgo l' HD)?

2) Se tu ispettore SIAE (o al limite agente di PG) vuoi accedere al supporto informatico della mia tastiera, come fai senza decreto di sequestro firmato da un magistrato?

Tipo:

S Buonasera sono un ispettore SIAE, mi mostri gli originali delle basi su cui ha suonato

M Sono basi autoprodotte da me

S E io le faccio la multa lo stesso

M Scriva sul verbale che il controllato afferma che le basi sono state autoprodotte, poi si metta al lavoro per poter provare davanti ad un giudice che non è così...
anonimo 13-09-19 09.25
Inoltre, se io faccio una base puramente armonica, senza melodia, dubito che possano farsi valere i diritti d'autore...l'armonia non è protetta, la melodia lo è

In caso contrario, deposito il giro di do e divento stramiliardario
luigitarta 13-09-19 09.28
@ anonimo
luigitarta ha scritto:
L'onere della prova spetta al musicista che si sta esibendo.
Trattasi di regole generali di diritto civile,,,


Se parliamo di diritto civile:

Art. 2697. (Onere della prova).
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.


Ovvero l'onere della prova incombe su chi afferma

Poi, non credo che qui si tratti di diritto civile ma tuttalpiù di diritto amministrativo o persino penale
Se subisci un serio controllo SIAE (non te lo auguro) e non dimostri di aver gli l'originali , durante l'esibizione,verbalizzano che non ne sei in possesso e ti becchi il verbale ed il sequestro della strumentazione e quindi poi o lo paghi oppure apri un contenzioso civile e lì in quel contesto loro, hanno il verbale che afferma che tu non avevi gli originali ( e trattasi di PU cioè pubblici ufficiali) tu sei un semplice cittadino che hai l'onere di dimostrare che quella sera avevi con te tutti gli originali e ti diranno: perchè non li hai esibiti????
Nei contenziosi amministrativi l'onere della prova poi si inverte ,come nei contenziosi contro l'Agenzia delle Entrate : sei tu che devi dimostrare di essere in regola con la verifica fiscale...(se ti dicono che non hai pagato per 10 anni la TARI devi tu dimostrare di avere le ricevute dei pagamenti mio caro Cyrano).
anonimo 13-09-19 09.31
luigitarta ha scritto:
Se subisci un controllo se non dimostri di aver l'originale , durante l'esibizione,verbalizzano che non ne sei in possesso

L'originale di cosa, di una base MIDI autoprodotta? ma non esiste l'originale di una base autoprodotta!

luigitarta ha scritto:
contenzioso civile

Il ricorso ad una sanzione non ricade sotto il codice civile, è materia amministrativa o penale (a seconda della sanzione)

luigitarta ha scritto:
il verbale che afferma che tu non avevi gli originali


Ed afferma anche che tu hai dichiarato che le basi MIDI erano autopriodotte (e potrebbe ben essere vero)

luigitarta ha scritto:
Nei contenziosi amministrativi l'onere della prova poi si inverte ,come nei contenziosi contro l'Agenzia delle Entrate


Nei contenziosi fiscali sì, in quelli amministrativi no ed in quelli penali men che meno
lipzve 13-09-19 09.41
senza contare poi che se uno compra un supporto informatico paga già una tassa sui diritti d'autore, una tassa sulla presunzione di reato visto che potrei riempire tale supporto di foto delle vacanze.

in ogni caso i fatti CERTi di controllo di cui ho testimonianze, sono la veridicità del Borderò e la messa a norma degli impianti e rispetto della sicurezza.

L'armonia fra l'altro non è coperta dai diritti, non per niente se la scopiazzano gli uni con gli altri e ci ficcano sopra una melodia differente.

Ovviamente per stare tranquillo, il violino iniziale di "Tanta voglia di lei" va tolto dalla base e suonato a mano, ma giusto per.
luigitarta 13-09-19 09.43
@ anonimo
luigitarta ha scritto:
Se subisci un controllo se non dimostri di aver l'originale , durante l'esibizione,verbalizzano che non ne sei in possesso

L'originale di cosa, di una base MIDI autoprodotta? ma non esiste l'originale di una base autoprodotta!

luigitarta ha scritto:
contenzioso civile

Il ricorso ad una sanzione non ricade sotto il codice civile, è materia amministrativa o penale (a seconda della sanzione)

luigitarta ha scritto:
il verbale che afferma che tu non avevi gli originali


Ed afferma anche che tu hai dichiarato che le basi MIDI erano autopriodotte (e potrebbe ben essere vero)

luigitarta ha scritto:
Nei contenziosi amministrativi l'onere della prova poi si inverte ,come nei contenziosi contro l'Agenzia delle Entrate


Nei contenziosi fiscali sì, in quelli amministrativi no ed in quelli penali men che meno
1) Devi comunque produrre l'originale della base che suoni o riproduci e poi , puoi e sei libero, di modificarla o arrangiarla come vuoi tranne che si tratti di inedito....(cazzi tuoi se poi te la rubano se non la hai iscritta alla SIAE)

2) La SIAE non ti fa una sanzione amministrativa (competente il giudice amministrativo per questa) ma una multa ed è pertanto competenza del giudice civile e codice civile (trattasi di diritti immateriali o opere di ingegno regolate dal codice civile) Art.2575 e successivi.
https://www.altalex.com/documents/news/2014/07/11/dei-diritti-sulle-opere-dell-ingegno-e-sulle-invenzioni-industriali

3) No perchè quando ti viene fatta la contestazione devi dimostrare di essere sul posto in possesso del materiale che ti è stato richiesto e contestato dagli ispettori SIAE che quindi verbalizzeranno se ne sei in possesso o no ( nel caso sei anche libero di far intervenire il tuo avvocato che collaborerà con gli Ispettori SIAE e alla redazione del verbale per la sua veridicità):

4) Il contenzioso fiscale è sempre competenza del Giudice Amministrartivo perchè parte in causa è un Organo e Ministero dello Stato cioè l'Agenzia delle Entrate (nell'esempio che non paghi le tasse)
La SIAE non è un organo o ministero dello Stato tanto che non esiste il ministero della SIAE ma è un organo che si preoccupa di tutelare le opere di ingegno e i cosidetti diritti immateriali di liberi professionisti quali i musicisti lavoratori autonomi!
paolo_b3 13-09-19 09.51
Ok allora sono io che non capisco.

Io mi esibisco suonando brani di altrui e pago i diritti d'autore con la nota procedura a "borderò". Perchè sarei un furbetto?
luigitarta 13-09-19 09.54
@ paolo_b3
Ok allora sono io che non capisco.

Io mi esibisco suonando brani di altrui e pago i diritti d'autore con la nota procedura a "borderò". Perchè sarei un furbetto?
Non sei furbetto ma fai il tuo dovere a patto di suonare solo i brani per cui paghi la SIAE e solo quelli indicati nel borderò non come fanno tanti "furbetti" che scrivono 10 brani nel borderò e poi ne cantano 100 non pagando ed evadendo....
giulio12 13-09-19 10.12
@ anonimo
Qui

"Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 154,00 Euro e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge n. 633/1941)."

Molto interpretabile
Infatti dice che chiunque acquista, noleggia Supporti multimediali non conformi alla legge... Non parla di chi scarica basi gratis... Acquistare non significa prendere gratis.. Mi pare più una norma per persone che acquistano cd o film pirata... Anche perché nel 1941 internet non esisteva e neppure il MIDI... Infatti la rete è costellata di siti dove vengono concesse gratuitamente basi midi e nessuno li chiude, come è accaduto invece per i siti che distribuivano film gratuiti..
paolo_b3 13-09-19 10.14
@ luigitarta
Non sei furbetto ma fai il tuo dovere a patto di suonare solo i brani per cui paghi la SIAE e solo quelli indicati nel borderò non come fanno tanti "furbetti" che scrivono 10 brani nel borderò e poi ne cantano 100 non pagando ed evadendo....
Ok questo è un altro discorso. Non so voi, io non ho mai avuto il compenso subordinato al borderò, anche perchè credo che per esibizioni finanche alle sagre di paese, realtà con 1000 persone che guardano lo spettacolo, dal momento che non si paga il biglietto d'ingresso il costo della SIAE è forfettario. Se invece si paga un biglietto allora la SIAE trattiene una quota direttamente sui biglietti venduti. Ditemi se sbaglio.
Ma suonando per hobby ho sempre considerato gli introiti un surplus, non vado certo a fare "maccheggi" per mettermi 10 € in più in tasca.
anonimo 13-09-19 12.07
@ anonimo
Mettendo in chiaro che personalmente suono jazz e compongo musica polifonico/atonale di impianto mahleriano, e non ho mai usato basi nè MIDI nè MP3, la mia domanda è:

1) Se tu ispettore SIAE mi senti suonare su una base, come puoi provare che non me la sono prodotto da solo senza accedere al supporto informatico della mia tastiera (vulgo l' HD)?

2) Se tu ispettore SIAE (o al limite agente di PG) vuoi accedere al supporto informatico della mia tastiera, come fai senza decreto di sequestro firmato da un magistrato?

Tipo:

S Buonasera sono un ispettore SIAE, mi mostri gli originali delle basi su cui ha suonato

M Sono basi autoprodotte da me

S E io le faccio la multa lo stesso

M Scriva sul verbale che il controllato afferma che le basi sono state autoprodotte, poi si metta al lavoro per poter provare davanti ad un giudice che non è così...
Aggiungiamo altri ipotetici casi:

1)
S Buonasera sono un ispettore SIAE, mi mostri gli originali delle basi su cui ha suonato

M Non ho usato basi, utilizzo un arranger (oppure: utilizzo una drum machine da me programmata con semplici pattern + tastiera splittata con basso a sx e piano a dx)

S E io le faccio la multa lo stesso

M Scriva sul verbale che il controllato afferma che le basi sono state generate da un arranger (o drum machine), poi si metta al lavoro per poter provare davanti ad un giudice che non è così...

2)
Se un brano originale è stato inciso esclusivamente "unplugged" (con piano e voce, o chitarra e voce), e ne esistono le rispettive basi, prima di poter eseguire dal vivo il suddetto brano devo acquistare la base per accontentare la Siae?

3)
Se utilizzo programmi quali - ad esempio - mobilesheets, con cui integro per ciascuna base il relativo spartito (o testo /accordi) in pdf - proveniente da songbook cartaceo -, devo portarmi dietro i canzonieri cartacei per dimostrare alla Siae che i pdf sono state estratti da materiale regolarmente acquistato?
anonimo 13-09-19 12.26
luigitarta ha scritto:
1) Devi comunque produrre l'originale della base che suoni o riproduci e poi , puoi e sei libero, di modificarla o arrangiarla come vuoi tranne che si tratti di inedito....(cazzi tuoi se poi te la rubano se non la hai iscritta alla SIAE)

Quale originale? Questa base MIDI l'ho creata io!

luigitarta ha scritto:
2) La SIAE non ti fa una sanzione amministrativa (competente il giudice amministrativo per questa) ma una multa ed è pertanto competenza del giudice civile e codice civile (trattasi di diritti immateriali o opere di ingegno regolate dal codice civile) Art.2575 e successivi.

Il giudice amministrativo non irroga sanzioni, decide sui ricorsi amministrativi in tema di diritti soggettivi in materia riservata e interessi legittimi in tutti gli altri casi. È l'agente di polizia amministrativa a comminare sanzioni amministrative, avverso le quali cui si può ricorrere al giudice amministrativo. Le multe sono invece pene pecuniarie irrogate dal giudice penale per un delitto, e le ammende sono pene pecuniarie irrogate dal giudice penale per una contravvenzione

luigitarta ha scritto:
3) No perchè quando ti viene fatta la contestazione devi dimostrare di essere sul posto in possesso del materiale che ti è stato richiesto e contestato dagli ispettori SIAE che quindi verbalizzeranno se ne sei in possesso o no ( nel caso sei anche libero di far intervenire il tuo avvocato che collaborerà con gli Ispettori SIAE e alla redazione del verbale per la sua veridicità):

L'ispettore SIAE, che è pubblico ufficiale ma non è nè agente di pubblica sicurezza, nè di polizia giudiziaria nè di polizia amministrativa, può richiederti gli originali del materiale da te riprodotto. Ovviamente se il materiale da te riprodotto è una tua creazione originale, tu puoi far mettere a verbale che di tale materiale non esiste un originale, in quanto l'originale è il materiale stesso da te creato

luigitarta ha scritto:
4) Il contenzioso fiscale è sempre competenza del Giudice Amministrartivo perchè parte in causa è un Organo e Ministero dello Stato cioè l'Agenzia delle Entrate (nell'esempio che non paghi le tasse)

Il contenzionso amministrativo è materia sostanzialmente di competenza delle commissioni tributarie e non del giudice amministrativo, tranne alcuni ben specifici casi residuali

luigitarta ha scritto:
La SIAE non è un organo o ministero dello Stato

La SIAE è un ente pubblico economico (e non una mera associazione privata) a norma della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e seguenti modifiche e regolamenti applicativi), ed è per questo che i suoi ispettori sono pubblici ufficiali pur non essendo agenti o ufficiali di polizia giudiziaria