luigitarta ha scritto:
1) Devi comunque produrre l'originale della base che suoni o riproduci e poi , puoi e sei libero, di modificarla o arrangiarla come vuoi tranne che si tratti di inedito....(cazzi tuoi se poi te la rubano se non la hai iscritta alla SIAE)
Quale originale? Questa base MIDI l'ho creata io!
luigitarta ha scritto:
2) La SIAE non ti fa una sanzione amministrativa (competente il giudice amministrativo per questa) ma una multa ed è pertanto competenza del giudice civile e codice civile (trattasi di diritti immateriali o opere di ingegno regolate dal codice civile) Art.2575 e successivi.
Il giudice amministrativo non irroga sanzioni, decide sui ricorsi amministrativi in tema di diritti soggettivi in materia riservata e interessi legittimi in tutti gli altri casi. È l'agente di polizia amministrativa a comminare sanzioni amministrative, avverso le quali cui si può ricorrere al giudice amministrativo. Le multe sono invece pene pecuniarie irrogate dal giudice penale per un delitto, e le ammende sono pene pecuniarie irrogate dal giudice penale per una contravvenzione
luigitarta ha scritto:
3) No perchè quando ti viene fatta la contestazione devi dimostrare di essere sul posto in possesso del materiale che ti è stato richiesto e contestato dagli ispettori SIAE che quindi verbalizzeranno se ne sei in possesso o no ( nel caso sei anche libero di far intervenire il tuo avvocato che collaborerà con gli Ispettori SIAE e alla redazione del verbale per la sua veridicità):
L'ispettore SIAE, che è pubblico ufficiale ma non è nè agente di pubblica sicurezza, nè di polizia giudiziaria nè di polizia amministrativa, può richiederti gli originali del materiale da te riprodotto. Ovviamente se il materiale da te riprodotto è una tua creazione originale, tu puoi far mettere a verbale che di tale materiale non esiste un originale, in quanto l'originale è il materiale stesso da te creato
luigitarta ha scritto:
4) Il contenzioso fiscale è sempre competenza del Giudice Amministrartivo perchè parte in causa è un Organo e Ministero dello Stato cioè l'Agenzia delle Entrate (nell'esempio che non paghi le tasse)
Il contenzionso amministrativo è materia sostanzialmente di competenza delle commissioni tributarie e non del giudice amministrativo, tranne alcuni ben specifici casi residuali
luigitarta ha scritto:
La SIAE non è un organo o ministero dello Stato
La SIAE è un ente pubblico economico (e non una mera associazione privata) a norma della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e seguenti modifiche e regolamenti applicativi), ed è per questo che i suoi ispettori sono pubblici ufficiali pur non essendo agenti o ufficiali di polizia giudiziaria