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Ecco in cosa consistono i diritti morali:
Diritti morali
I diritti morali sono i diritti?che la legge riconosce all’autore a tutela della?sua personalità e della sua reputazione, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di?rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno?della stessa e di ritirarla dal?commercio.
Sono diritti inalienabili,?imprescrittibili e?irrinunciabili, cioè?possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.
A differenza dei diritti patrimoniali, inoltre, i diritti morali sono illimitati nel tempo: dopo la morte dell'autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti.
Oltre ai diritti d’elaborazione, vediamone alcuni altri:
PATERNITÀ
L'autore ha il diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore della sua opera.
L’autore può esercitare questo diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia pretendendo che il proprio nome sia presente sugli esemplari dell’opera o che venga indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l’esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione, etc.
Nell’ambito di questo rientra anche la facoltà dell’autore di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo, conservando il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, in qualsiasi momento, la sua qualità di autore
INTEGRITÀ
L’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la sua reputazione: chi crea un’opera ha il diritto di essere giudicato dal pubblico per l'opera così come l'ha concepita e di conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell’opera stessa.
Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che ne possa cambiare la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico, come ad esempio l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di determinati prodotti.
La legge prevede espressamente i casi in cui l’autore non può opporsi alle modificazioni dell’opera, e cioè nelle opere dell'architettura, laddove le modificazioni si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o quando l’opera sia stata già realizzata.
L’autore non può impedire l’esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione dopo esserne venuto a conoscenza e averle accettate
INEDITO
Solo l’autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera: può anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti – a prima evidenza, con un editore – che l’abbiano autorizzata.
Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell’opera.
Se l’autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto, che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato
PENTIMENTO
Il diritto di pentimento è il diritto di ritirare l’opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali, che possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia le ipotesi in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore.
Questo diritto si applica anche solo per particolari versioni dell’opera e nel caso di opere derivate dall’originale.
Il creatore dell’opera ha comunque l’obbligo di rimborsare le spese sostenute da coloro che abbiano acquistato i diritti di riproduzione, diffusione, esecuzione o rappresentazione dell’opera.