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Comunque il fatto che ciascuno sia libero di fare come crede non è completamente vero.
Le Camere di Commercio hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali (L. 121/1910; r.d. 2011/1934).
Questa funzione rientra nell'ambito delle competenze di
"regolazione del mercato" attribuite alle Camere di Commercio dalla legge di riforma degli enti camerali (L. 580/93).
Gli usi sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante osservati per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L'uso non può nè formarsi nè essere contrario al disposto della legge stessa, non può quindi essere "contra legem".
Nel nostro ordinamento giuridico
gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti. Nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se espressamente richiamati (c.d. uso "secundum legem").
Nelle materie non regolate, gli usi sono fonte autonoma (c.d. uso "praeter legem").
Gli usi normativi sono quelli fonti di diritto (art. 1374 Codice Civile), mentre gli usi negoziali o contrattuali (art. 1340 Codice Civile) hanno la funzione di integrare e di interpretare i contratti.
La Camera di Commercio raccoglie e registra, oltre agli usi normativi, anche quelli negoziali.
Se in una data provincia vigesse l'uso consuetudinario che il libri di scuola usati si pagano al 50%, tale uso farebbe norma.