Prezzo dell'usato

  • giannirsc
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19-02-20 12.39

Vi riporto Questo esempio vissuto da me in prima persona che credo che tagli la testa al toro a tutto il discorso... anni fa stavo vendendo il motif-rack + scheda plg an e lo avevo messo in vendita a €450.. in vendita non ce ne erano tanti e per tre settimane è stato fermo... con altre due indirizzi email ho messo altri due annunci sempre di vendita del motif-rack, uno a €500 ed uno ha 550..in 2 giorni ho venduto il motif a 450.
  • 1paolo
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19-02-20 12.41

@ 1paolo
Tempo fa vendevano su ebay a 65.000 sterline la Kurzweil k2000 con cui Wright aveva suonato in Pulse..
..e magari chi l'ha comprata si è ritrovato la batteria tampone scarica e i suoni custom cancellatiemo
  • benjomy
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19-02-20 12.42

@ giosanta
Si chiama truffa.
non esattamente....
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri-. se io vendo un oggetto a 5000 (che nuovo costa 1000) a meno che il compratore non abbia la piena capacità, e se questi lo compra senza che il venditore abbia falsamente attestato pregi etc.. non è così semplice parlare di truffa....
  • markelly2
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19-02-20 12.50

I furbetti del tastierino!
  • Roberto_Forest
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19-02-20 12.53

Mah.... Io la cosa di togliere l'iva non la capisco, almeno in casi di vendita tra privati.
Il privato l'iva non la recupera, quindi secondo me non deve toglierla. La potrebbe togliere solo se quando vende l'usato fa a sua volta fattura, ma chi lo fa? Solo chi ha già una partita Iva.

Infatti il mercatino musicale giustamente non tiene conto dell'Iva.
  • anonimo
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19-02-20 13.01

@ giosanta
Si chiama truffa.
Si chiama sprovvedutezza dell'acquirente. La truffa esiste se il bene ceduto ha difetti non dichiarati dal venditore prima della cessione.
  • anonimo

19-02-20 13.05

@ benjomy
non esattamente....
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri-. se io vendo un oggetto a 5000 (che nuovo costa 1000) a meno che il compratore non abbia la piena capacità, e se questi lo compra senza che il venditore abbia falsamente attestato pregi etc.. non è così semplice parlare di truffa....
secondo me, quando si gioca sulla buona fede di uno sprovveduto solitamente si ha torto
  • giosanta
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19-02-20 13.08

benjomy ha scritto:
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri...

Siamo OT ma giusto per discutere.
Non è cosi. Persino parlando di parcelle, ancora più "discrezionali" di un bene materiale.
Se un committente, da indagine successiva, si sente, "raggirato" va dal giudice, questi nomina un perito, che a sua volta fa un indagine sul costo medio di una prestazione analoga e, se il giudice la valuta inconfrontabili, il professionista va a processo e condannato.
Successo e, secondo me che tanto per esser chiari faccio parte della categoria del condannato, SACROSANTO.
Anzi mi vanto di aver fatto parte dell'organo che ha valutato deontologicamente indegna la condotta del collega.
  • anonimo

19-02-20 13.11

@ giosanta
benjomy ha scritto:
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri...

Siamo OT ma giusto per discutere.
Non è cosi. Persino parlando di parcelle, ancora più "discrezionali" di un bene materiale.
Se un committente, da indagine successiva, si sente, "raggirato" va dal giudice, questi nomina un perito, che a sua volta fa un indagine sul costo medio di una prestazione analoga e, se il giudice la valuta inconfrontabili, il professionista va a processo e condannato.
Successo e, secondo me che tanto per esser chiari faccio parte della categoria del condannato, SACROSANTO.
Anzi mi vanto di aver fatto parte dell'organo che ha valutato deontologicamente indegna la condotta del collega.
dispiace ma è ragionevole che la legge tuteli tutti.
Io quando vendo gli strumenti ci smeno sempre emo
  • benjomy
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19-02-20 13.14

@ giosanta
benjomy ha scritto:
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri...

Siamo OT ma giusto per discutere.
Non è cosi. Persino parlando di parcelle, ancora più "discrezionali" di un bene materiale.
Se un committente, da indagine successiva, si sente, "raggirato" va dal giudice, questi nomina un perito, che a sua volta fa un indagine sul costo medio di una prestazione analoga e, se il giudice la valuta inconfrontabili, il professionista va a processo e condannato.
Successo e, secondo me che tanto per esser chiari faccio parte della categoria del condannato, SACROSANTO.
Anzi mi vanto di aver fatto parte dell'organo che ha valutato deontologicamente indegna la condotta del collega.
ma tu parli di doveri professionali, ben sanciti nel codice deontologico.
che nel caso di un venditore non esistono
  • benjomy
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19-02-20 13.15

@ anonimo
secondo me, quando si gioca sulla buona fede di uno sprovveduto solitamente si ha torto
il confine fra dolus bonus e dolus malus è sottile....
  • BB79
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19-02-20 13.18

@ benjomy
non esattamente....
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri-. se io vendo un oggetto a 5000 (che nuovo costa 1000) a meno che il compratore non abbia la piena capacità, e se questi lo compra senza che il venditore abbia falsamente attestato pregi etc.. non è così semplice parlare di truffa....
concordo...difetta di un imprescindibile elemento costitutivo..la norma infatti parla di artifizi o raggiri
  • emidio
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19-02-20 13.19

@ benjomy
secondo me bisogna co nsiderare anche il periodo residuo di garanzia... che è un plus da tener ein considerazione... uno strumento con ancora un anno di garanzia secondo me può essere venduto al 70/75% del prezzo
esatto: la garanzia e il fatto oggettivo di quanto uno strumento sia effettivamente recente sono fattori troppo importanti per non essere considerati.
Esempio di un caso limite: Tizio compra un CP88 a 2.000 euro (compresa IVA al 22%). Dopo un mese (quando quindi ha già perso il diritto di recesso), Tizio ha un ictus e perde l'uso delle mani, dovendo mettere in vendita il suo strumento: sarebbe inaudito togliere tutta l'IVA immediatamente e venderlo a 1.560... Non trovate?
  • BB79
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19-02-20 13.20

@ giosanta
benjomy ha scritto:
sia per la truffa che per il dolo contrattuale è necessario che vengano posti in essere dei raggiri...

Siamo OT ma giusto per discutere.
Non è cosi. Persino parlando di parcelle, ancora più "discrezionali" di un bene materiale.
Se un committente, da indagine successiva, si sente, "raggirato" va dal giudice, questi nomina un perito, che a sua volta fa un indagine sul costo medio di una prestazione analoga e, se il giudice la valuta inconfrontabili, il professionista va a processo e condannato.
Successo e, secondo me che tanto per esser chiari faccio parte della categoria del condannato, SACROSANTO.
Anzi mi vanto di aver fatto parte dell'organo che ha valutato deontologicamente indegna la condotta del collega.
la tabella dei compensi va comunque da un minimo ad un massimo e stabilisce i criteri per muoversi in questo range.
Esiste inoltre l'obbligo del preventivo scritto...almeno per il mio albo professionale...
  • 1paolo
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19-02-20 13.22

@ emidio
esatto: la garanzia e il fatto oggettivo di quanto uno strumento sia effettivamente recente sono fattori troppo importanti per non essere considerati.
Esempio di un caso limite: Tizio compra un CP88 a 2.000 euro (compresa IVA al 22%). Dopo un mese (quando quindi ha già perso il diritto di recesso), Tizio ha un ictus e perde l'uso delle mani, dovendo mettere in vendita il suo strumento: sarebbe inaudito togliere tutta l'IVA immediatamente e venderlo a 1.560... Non trovate?
..a parte che bisogna fare lo scorporo dell'iva (che dà come risultato 1640 euro); purtroppo però il compratore tende ad offrire molto meno, secondo me poco più della metà..
  • benjomy
  • Membro: Guru
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19-02-20 13.23

@ BB79
la tabella dei compensi va comunque da un minimo ad un massimo e stabilisce i criteri per muoversi in questo range.
Esiste inoltre l'obbligo del preventivo scritto...almeno per il mio albo professionale...
del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di
anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso,
commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento
dell’incarico.
2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve
consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati
all’attività svolta o da svolgere.

5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un
compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
  • anonimo

19-02-20 13.59

Personalmente ho esperienza del caso contrario: contrattando con la pubblica amministrazione, sopratutto in caso di appalti al ribasso, c'è l'obbligo di offrire ad un "prezzo congruo".

Se lo sconto è troppo consistente rispetto alla base d'asta ed alle consuetudini commerciali, bisogna fornire adeguata spiegazione dettagliata.

Se no sono guai.
  • maxpiano69
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19-02-20 14.12

@ Roberto_Forest
Mah.... Io la cosa di togliere l'iva non la capisco, almeno in casi di vendita tra privati.
Il privato l'iva non la recupera, quindi secondo me non deve toglierla. La potrebbe togliere solo se quando vende l'usato fa a sua volta fattura, ma chi lo fa? Solo chi ha già una partita Iva.

Infatti il mercatino musicale giustamente non tiene conto dell'Iva.
In effetti, stavo facendo la stessa riflessione...
  • giosanta
  • Membro: Guru
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19-02-20 14.18

Cyrano ha scritto:
Se lo sconto è troppo consistente rispetto alla base d'asta ed alle consuetudini commerciali, bisogna fornire adeguata spiegazione dettagliata.

Dicesi "offerta anomala", esclusa d'ufficio o, in rari casi, da giustificare dettagliatamente.
  • anonimo

19-02-20 14.20

@ maxpiano69
In effetti, stavo facendo la stessa riflessione...
In linea di principio il valore del bene è quello deivato.

Ricordiamo che l'IVA sul prodotto è già stata pagata dall'acquirente finale, quindi in caso di vendita tra privati di un bene usato, per il principio del "ne bis in idem", non dovrebbe essere fatta pagare nuovamente e quindi andrebbe scorporata.